sabato 1 dicembre 2007
Tarello, Teorie e ideologie nel diritto sindacale
Due condizioni resero possibile quest’opera di creazione dottrinale e giurisprudenziale di diritto.
Da un lato, una situazione di vuoto normativo: l’ordinamento del lavoro era forse l’unico settore generale dell’ordinamento giuridico del tempo fascista che, pur con tutta la buona volontà di giudici e giuristi, non avrebbe potuto sopravvivere alla caduta del regime (venendo a mancare il suo necessario supporto costituito dalle Coorporazioni fasciste e dalla Magistratura del lavoro) e alla abrogazione dell’ordinamento fascista si accompagnò la mancanza di un intervento dettagliato del legislatore, sia ordinario che costituzionale.
D’altro lato, in questo vuoto legislativo si venne determinando un processo di istituzionalizzazione e organizzazione dei rapporti industriali che venne avvertito, da parte della dottrina, come un processo di giuridificazione spontanea.
Attraverso l’analisi delle elaborazioni dottrinali e della loro recezione giurisprudenziale, Tarello si propone di dimostrare una tesi spesso controversa: quella secondo cui il diritto, ossia l’insieme delle norme giuridiche vincolanti, è creato anche dalla dottrina (sia pure indirettamente, ossia attraverso il filtro giurisprudenziale).
In particolare, secondo Tarello, la creazione dottrinale del diritto avviene mediante la costruzione di modelli normativi, cioè di modelli “che servono come guida nel corso di qualche operazione intellettuale o pratica per stimolare un processo di avvicinamento del fenomeno [oggetto del modello] verso una particolare meta che nel modello normativo compare in particolare rilievo come elemento strutturale del fenomeno” (p. 133).
Per Tarello le costruzioni dogmatiche dottrinali sono spesso ideologiche in due sensi profondamente diversi: o rispetto alla propria genesi o rispetto alla propria funzione.
Una dottrina giuridica è un’ideologia nel primo senso quando “chi la elabora la fonda (più o meno consapevolmente) su di una precostituita concezione dei fatti o su di una precostituita metodologia scientifica che costituiscono una ideologia politica, ovvero impiega un linguaggio o un gergo che ha un senso o una connotazione ideologica; una dottrina giuridica è un’ideologia nel senso quando e in quanto il suo impiego da parte di un operatore giuridico tende a far evolvere e a condizionare il fenomeno giuridico disciplinato in modo da adeguarlo ad un modello” (p. 144).
Secondo Tarello ciò implica, tra l’altro, che siano possibili due tipi di storia delle idee giuridiche: una storiografia che mira a isolare la genesi ideologica delle dottrine giuridiche e una storiografia che mira ad identificare il modello cui tali dottrine tendono ad avvicinare il fenomeno disciplinato.
La ricerca di Tarello rappresenta un esempio mirabile di questo secondo tipo di ricerche.
Così Tarello mostra come la dottrina si dedicò al (e conseguì il) superamento della configurazione dei sindacati e della contrattazione collettiva espressa dal testo costituzionale, oltre che attraverso peculiari interpretazioni della libertà sindacale sancita dall’art. 39, I comma Cost., anche mediante l’elaborazione di un modello normativo incentrato sulla nozione dogmatica di ‘interesse collettivo’ e sulle conseguenti figure dei ‘sindacati di diritto comune’ e del ‘contratto collettivo di diritto comune’.
Gli esiti pratici di una simile operazione dottrinale furono molteplici.
Il sindacato, nell’ambito di questa concezione, non è considerato come un organo pubblico preposto alla formazione di norme collettive, bensì come un’associazione privata, dedita alla tutela di interessi economici (e non politici) che contrae obbligazioni di diritto privato, formulando contratti normativi inquadrati come normali contratti di diritto privato - contratti obbligatori, bilaterali, a prestazioni corrispettive.
Ciò consentì, tra l’altro, di sostituire ad un meccanismo (quello previsto dalla Costituzione) che eliminava la concorrenza tra i lavoratori appartenenti ad una stessa categoria professionale, un altro meccanismo che limitava esclusivamente la concorrenza tra lavoratori che siano iscritti al medesimo sindacato; ossia tendeva a permettere la concorrenza tra gruppi di lavoratori corrispondenti ai diversi sindacati e, attraverso questa concorrenza a creare le condizioni di una discriminazione (attraverso la contrattazione separata) tra gruppi di lavoratori.
L’inizio della fine.
Tarello, Teorie e ideologie nel diritto sindacale
Due condizioni resero possibile quest’opera di creazione dottrinale e giurisprudenziale di diritto.
Da un lato, una situazione di vuoto normativo: l’ordinamento del lavoro era forse l’unico settore generale dell’ordinamento giuridico del tempo fascista che, pur con tutta la buona volontà di giudici e giuristi, non avrebbe potuto sopravvivere alla caduta del regime (venendo a mancare il suo necessario supporto costituito dalle Coorporazioni fasciste e dalla Magistratura del lavoro) e alla abrogazione dell’ordinamento fascista si accompagnò la mancanza di un intervento dettagliato del legislatore, sia ordinario che costituzionale.
D’altro lato, in questo vuoto legislativo si venne determinando un processo di istituzionalizzazione e organizzazione dei rapporti industriali che venne avvertito, da parte della dottrina, come un processo di giuridificazione spontanea.
Attraverso l’analisi delle elaborazioni dottrinali e della loro recezione giurisprudenziale, Tarello si propone di dimostrare una tesi spesso controversa: quella secondo cui il diritto, ossia l’insieme delle norme giuridiche vincolanti, è creato anche dalla dottrina (sia pure indirettamente, ossia attraverso il filtro giurisprudenziale).
In particolare, secondo Tarello, la creazione dottrinale del diritto avviene mediante la costruzione di modelli normativi, cioè di modelli “che servono come guida nel corso di qualche operazione intellettuale o pratica per stimolare un processo di avvicinamento del fenomeno [oggetto del modello] verso una particolare meta che nel modello normativo compare in particolare rilievo come elemento strutturale del fenomeno” (p. 133).
Per Tarello le costruzioni dogmatiche dottrinali sono spesso ideologiche in due sensi profondamente diversi: o rispetto alla propria genesi o rispetto alla propria funzione.
Una dottrina giuridica è un’ideologia nel primo senso quando “chi la elabora la fonda (più o meno consapevolmente) su di una precostituita concezione dei fatti o su di una precostituita metodologia scientifica che costituiscono una ideologia politica, ovvero impiega un linguaggio o un gergo che ha un senso o una connotazione ideologica; una dottrina giuridica è un’ideologia nel senso quando e in quanto il suo impiego da parte di un operatore giuridico tende a far evolvere e a condizionare il fenomeno giuridico disciplinato in modo da adeguarlo ad un modello” (p. 144).
Secondo Tarello ciò implica, tra l’altro, che siano possibili due tipi di storia delle idee giuridiche: una storiografia che mira a isolare la genesi ideologica delle dottrine giuridiche e una storiografia che mira ad identificare il modello cui tali dottrine tendono ad avvicinare il fenomeno disciplinato.
La ricerca di Tarello rappresenta un esempio mirabile di questo secondo tipo di ricerche.
Così Tarello mostra come la dottrina si dedicò al (e conseguì il) superamento della configurazione dei sindacati e della contrattazione collettiva espressa dal testo costituzionale, oltre che attraverso peculiari interpretazioni della libertà sindacale sancita dall’art. 39, I comma Cost., anche mediante l’elaborazione di un modello normativo incentrato sulla nozione dogmatica di ‘interesse collettivo’ e sulle conseguenti figure dei ‘sindacati di diritto comune’ e del ‘contratto collettivo di diritto comune’.
Gli esiti pratici di una simile operazione dottrinale furono molteplici.
Il sindacato, nell’ambito di questa concezione, non è considerato come un organo pubblico preposto alla formazione di norme collettive, bensì come un’associazione privata, dedita alla tutela di interessi economici (e non politici) che contrae obbligazioni di diritto privato, formulando contratti normativi inquadrati come normali contratti di diritto privato - contratti obbligatori, bilaterali, a prestazioni corrispettive.
Ciò consentì, tra l’altro, di sostituire ad un meccanismo (quello previsto dalla Costituzione) che eliminava la concorrenza tra i lavoratori appartenenti ad una stessa categoria professionale, un altro meccanismo che limitava esclusivamente la concorrenza tra lavoratori che siano iscritti al medesimo sindacato; ossia tendeva a permettere la concorrenza tra gruppi di lavoratori corrispondenti ai diversi sindacati e, attraverso questa concorrenza a creare le condizioni di una discriminazione (attraverso la contrattazione separata) tra gruppi di lavoratori.
L’inizio della fine.
domenica 18 novembre 2007
Žižek, Considerazioni politicamente scorrette sulla violenza metropolitana

"Nella nostra epoca di 'post-politica', quando la politica vera e propria è progressivamente rimpiazzata da un'efficace amministrazione sociale,
le tensioni culturali (religiose) o naturali (etniche) restano l'unica sorgente legittima di conflitti"
Con il suo consueto stile, asistematico, labirintico e straripante, Žižek svolge alcune considerazioni sulla violenza metropolitana e, in particolare, sui fatti di New Orleans e del 2005 in Francia, intrecciando, come suo solito, psicoanalisi di stampo lacaniano, critica marxista e riferimenti cinematografici.
Secondo Žižek la violenza, che sempre più spesso investe e travolge la vita delle democrazie occidentali, rappresenta il corollario inevitabile dell'attuale epoca capitalista, un'era postideologica, un ordine postpolitico in cui gli unici conflitti legittimi (cioè ammessi) sono quelli etnico/culturali.
A New Orleans, dopo il passaggio dell'uragano Katrina, si è verificato un collasso dell'ordine sociale, con episodi di violenza e sciacallaggio tali da avverare le più cupe fantasie hollywoodiane: un simile evento, secondo Žižek, non va letto come regressione allo stato di natura, ma semmai come espressione della natura delle dinamiche capitalistiche - la logica della competizione individualistica, della autoaffermazione a ogni costo.
Senza dimenticare che se furono principalmente persone di colore ad essere protagoniste di quelle vicende, è perché furono i poveri a non avere mezzi per abbandonare la città e ad essere lasciati indietro nell'evacuazione - e ciò non fa che confermare la divisione raziale che ancora perdura negli Stati Uniti.
Un altro aspetto interessante delle vicende di New Orleans è che molto spesso le violenze narrate non risultarono confermate - in queste narrazioni Žižek legge il sintomo di una condizione patologica e razzista: ciò che giustificava le storie di violenze e stupri "non erano i fatti, ma i pregiudizi razzisti, ovvero la soddisfazione di quanti potevano dire 'Vedi, i neri sono veramente così, barbari violenti che si celano dietro il velo della civiltà'" (p. 51).
Anche le violenze di Parigi (dove gli abitanti delle periferie bruciavano le loro stesse auto e proprietà) vengono ricondotte da Žižek alle dinamiche dell'epoca capitalista: sono viste come un passage à l'acte privo di qualsiasi significato recondito, che testimonia solo l'impotenza dei loro autori, il disorientamento, la mancanza di una mappa cognitiva, direttamente riconducibile alle caratteristiche della società del rischio.
"La liberà di scelta goduta dal soggetto della 'società del rischio' non è la libertà di chi può scegliere liberamente il proprio destino, ma la libertà ansiogena di chi è costantemente costretto a prendere decisioni senza conoscere le loro conseguenze" (p. 58).
Le tesi di Žižek non sono sempre stringenti: non convince del tutto la lettura dei (falsi) resoconti su New Orleans solo come espressioni di razzismo, né, più in generale, il tentativo di spiegare i fenomeni sociali nei termini della psicologia individuale - ad esempio, il voler ricondurre la stigmatizzazione degli stranieri come fondamentalisti (religiosi o etnici) al desiderio di trovare un Altro che ci creda veramente, o la trasposizione sociale della patologia dell'invidia.
Spesso si ha l'impressione che Žižek si limiti a riecheggiare, in modo peraltro meno chiaro, tesi di altri pensatori (come Bauman o Balibar), ma, ciononostante, la sua critica di fondo contro la depoliticizzazione e i pericoli della proposizione in termini 'naturalistici' dei conflitti sociali rimane quantomai valida. E' una critica che Žižek ripete continuamente e che fa bene a ripetere.
Žižek, Considerazioni politicamente scorrette sulla violenza metropolitana

"Nella nostra epoca di 'post-politica', quando la politica vera e propria è progressivamente rimpiazzata da un'efficace amministrazione sociale,
le tensioni culturali (religiose) o naturali (etniche) restano l'unica sorgente legittima di conflitti"
Con il suo consueto stile, asistematico, labirintico e straripante, Žižek svolge alcune considerazioni sulla violenza metropolitana e, in particolare, sui fatti di New Orleans e del 2005 in Francia, intrecciando, come suo solito, psicoanalisi di stampo lacaniano, critica marxista e riferimenti cinematografici.
Secondo Žižek la violenza, che sempre più spesso investe e travolge la vita delle democrazie occidentali, rappresenta il corollario inevitabile dell'attuale epoca capitalista, un'era postideologica, un ordine postpolitico in cui gli unici conflitti legittimi (cioè ammessi) sono quelli etnico/culturali.
A New Orleans, dopo il passaggio dell'uragano Katrina, si è verificato un collasso dell'ordine sociale, con episodi di violenza e sciacallaggio tali da avverare le più cupe fantasie hollywoodiane: un simile evento, secondo Žižek, non va letto come regressione allo stato di natura, ma semmai come espressione della natura delle dinamiche capitalistiche - la logica della competizione individualistica, della autoaffermazione a ogni costo.
Senza dimenticare che se furono principalmente persone di colore ad essere protagoniste di quelle vicende, è perché furono i poveri a non avere mezzi per abbandonare la città e ad essere lasciati indietro nell'evacuazione - e ciò non fa che confermare la divisione raziale che ancora perdura negli Stati Uniti.
Un altro aspetto interessante delle vicende di New Orleans è che molto spesso le violenze narrate non risultarono confermate - in queste narrazioni Žižek legge il sintomo di una condizione patologica e razzista: ciò che giustificava le storie di violenze e stupri "non erano i fatti, ma i pregiudizi razzisti, ovvero la soddisfazione di quanti potevano dire 'Vedi, i neri sono veramente così, barbari violenti che si celano dietro il velo della civiltà'" (p. 51).
Anche le violenze di Parigi (dove gli abitanti delle periferie bruciavano le loro stesse auto e proprietà) vengono ricondotte da Žižek alle dinamiche dell'epoca capitalista: sono viste come un passage à l'acte privo di qualsiasi significato recondito, che testimonia solo l'impotenza dei loro autori, il disorientamento, la mancanza di una mappa cognitiva, direttamente riconducibile alle caratteristiche della società del rischio.
"La liberà di scelta goduta dal soggetto della 'società del rischio' non è la libertà di chi può scegliere liberamente il proprio destino, ma la libertà ansiogena di chi è costantemente costretto a prendere decisioni senza conoscere le loro conseguenze" (p. 58).
Le tesi di Žižek non sono sempre stringenti: non convince del tutto la lettura dei (falsi) resoconti su New Orleans solo come espressioni di razzismo, né, più in generale, il tentativo di spiegare i fenomeni sociali nei termini della psicologia individuale - ad esempio, il voler ricondurre la stigmatizzazione degli stranieri come fondamentalisti (religiosi o etnici) al desiderio di trovare un Altro che ci creda veramente, o la trasposizione sociale della patologia dell'invidia.
Spesso si ha l'impressione che Žižek si limiti a riecheggiare, in modo peraltro meno chiaro, tesi di altri pensatori (come Bauman o Balibar), ma, ciononostante, la sua critica di fondo contro la depoliticizzazione e i pericoli della proposizione in termini 'naturalistici' dei conflitti sociali rimane quantomai valida. E' una critica che Žižek ripete continuamente e che fa bene a ripetere.
sabato 17 novembre 2007
devastazione e saccheggio
"Anche se allora vi siete assolti,
siete lo stesso coinvolti"
F. De Andrè, La canzone del maggio
Oggi, 17 novembre 2007, si svolge a Genova una manifestazione
contro gli attuali sviluppi processuali e politici dei fatti del G8 del luglio 2001.
Tra gli scopi della protesta la mancata istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta,
il rischio prescrizione che incombe sui processi per i fatti della Diaz e della caserma di Bolzaneto,
la critica alle promozioni con cui sono stati premiati tutti gli imputati eccellenti dell’irruzione nella scuola dormitorio del Genoa Social Forum e, soprattutto,
la contestazione delle pesanti richieste di condanna avanzate dai p.m. Canciani e Canepa
(un totale di 225 anni di reclusione) nei confronti dei 25 imputati di devastazione e saccheggio.
È una manifestazione per certi versi anomala.
La contestazione di un’imputazione giudiziale e, ancor di più,
dell’interpretazione e della conseguente applicazione di una norma penale (l’art. 419 c.p.),
non sono certo eventi consueti e testimoniano la presa di coscienza,
almeno da parte di alcuni degli organizzatori, della deriva autoritaria che sta investendo il nostro paese -
una deriva che, dalle forze dell’ordine e dalla politica, sta investendo anche la magistratura che,
per ragioni storiche e non solo istituzionali, e nonostante le svariate campagne di denigrazione,
viene spesso avvertita, almeno da certi strati della popolazione, come il baluardo (l’ultimo?)
dello stato di diritto.
Viviamo mesi di emergenza – l’emergenza rumeni, l’emergenza violenza agli stadi.
Sono emergenze immaginate, supposte – direi, inventate allo scopo di distrarre l’attenzione pubblica, se non avessi paura di sopravvalutare (e di molto) la nostra classe politica,
di attribuirgli una capacità di determinazione che quasi sicuramente non possiede -
semmai i politici si sono limitati a cavalcare l’onda mediatica, così amplificandone notevolmente
la portata.
Ma benché supposte, sono comunque emergenze reali, che si autoavverano nella percezione generale e, soprattutto, nell’attuazione delle misure per combatterle.
I mezzi d’urgenza escogitati contro minacce supposte, creano un pericolo, un avversario, reale,
e l’avversario giustifica le misure adottate e ne fomenta di nuove, in un circolo perverso, virtualmente infinito.
L’art. 285 c.p., Devastazione, saccheggio e strage, inserito nel libro II, al titolo I, Dei delitti contro la personalità dello Stato dispone
“Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l’ergastolo”
il problema alla Corte Costituzionale. Si tratta di un reato di pericolo, che si consuma con un semplice tentativo idoneo, con una forte connotazione politica, richiedendo il dolo specifico di attentare alla sicurezza dello Stato.
L’art. 419 c.p., Devastazione e saccheggio, inserito nel libro II, al titolo V, Dei delitti contro l’ordine pubblico, dispone
“Chiunque fuori dei casi preveduti dall’art. 285, commette fatti di devastazione o saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito”
è sussidiario rispetto a quello di Devastazione, saccheggio e strage:
sussiste solo se il fatto non è riconducibile alla più grave fattispecie di cui all’art. 285 c.p.,
ossia solo se non è presente (o non può essere provato) il fine di attentare alla sicurezza dello Stato.
I due reati si differenziano anche per il diverso bene giuridico protetto,
la personalità dello Stato nel caso dell’art. 285 c.p.,
l’ordine pubblico nel caso di cui all’art. 419 c.p.,
e per il fatto che quest’ultimo non è un reato di pericolo
e quindi non si consuma con un semplice tentativo (o, addirittura, con qualcosa di meno)
– non è sufficiente che si compiano atti diretti a portare devastazione e saccheggio,
ma la devastazione e il saccheggio devono essere integrati in tutti i loro elementi
(altrimenti si potrà configurare al più un delitto tentato ex art. 56 c.p.).
I due delitti presentano, però, problemi interpretativi affini, causati dalle formulazioni volutamente vaghe delle due disposizioni – “volutamente vaghe” perché si tratta di previsioni fasciste, previsioni penali di uno stato dittatoriale, tese a punire reati politici sovversivi o, comunque, fatti tali da mettere in crisi l’ordine dello stato autoritario.
ossia il principio secondo cui ogni fattispecie penale deve essere determinata in modo preciso, affinché risulti tassativamente stabilito ciò che è penalmente illecito e ciò che non lo è
– un principio che non è espressamente statuito nel nostro ordinamento,
ma che la maggior parte dei giuristi ritiene implicito nell’art. 25, II comma, Cost.,
ai sensi del quale “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
Tale principio, infatti, risulterebbe frustrato qualora
la legge penale, pur se entrata in vigore prima del fatto commesso,
risultasse talmente vaga
da rendere impossibile una individuazione delle condotte punite.
ha precisato che nell’espressione ‘fatti di devastazione’,
«la parola ‘fatti’ sta ad indicare le diverse possibili modalità dell’azione (danneggiamento, dispersione, incendio, esplosione, demolizione, ecc.) e la parola ‘devastazione’
– assunta dal legislatore nel suo significato tradizionale –
il danneggiamento complessivo vasto e profondo di una notevole quantità di cose mobili
o immobili, che costituisce il risultato dell’azione» (Cass. pen, sez. I, 73/124140).
compendio dei problemi posti dall’art. 419 c.p.:
la fattispecie non è tassativamente limitata,
ossia risultano possibili diverse modalità dell’azione,
molte delle quali costituiscono condotte autonomamente punite in modo meno grave da altre norme penali
(il danneggiamento dall’art. 635 c.p., l’incendio dagli artt. 423 e 424 c.p., l’esplosione dall’art. 703 c.p., ecc.),
e che sono unificate solo per il fatto di essere riconducibili al “significato tradizionale”
non meglio precisato o precisabile del termine ‘devastazione’.
I problemi fondamentali riguardano, infatti, la definizione della condotta punita, il c.d. elemento materiale o oggettivo del reato (ossia: cosa s’intende per ‘devastazione’? Cosa s’intende per ‘saccheggio’?)
e la distinzione rispetto ad altri reati analoghi (che differenza c’è tra furto e saccheggio? E tra devastazione e danneggiamento?).
Inoltre le fattispecie non sono formulate nei termini di un tipico reato associativo:
non si richiede espressamente la presenza di più persone,
eppure sembra “ovvio” che una persona singola non possa commettere una devastazione o un saccheggio.
Così, la giurisprudenza ha precisato che «la differenza tra i reati di furto e saccheggio,
dal punto di vista materiale ed a parte le differenze qualitative,
si fonda solo su due elementi (pluralità degli agenti e molteplicità indiscriminata degli impossessamenti)» (Cass. sez. un. 60/098430).
Benché non espressamente statuito, il reato di devastazione si configura, pertanto,
come un reato associativo:
tuttavia, nonostante le affermazioni giurisprudenziali,
né il numero dei partecipanti né la “molteplicità indiscriminata degli impossessamenti” sembrano valere a differenziarlo dal furto:
una banda di ladri che entri nottetempo in una banca, facendone esplodere le porte blindate, e si impossessi indiscriminatamente di tutti i valori ivi depositati commette devastazione e saccheggio?
E un gruppo di persone che fa irruzione in un supermercato, abbattendone la porta, e si impossessi indiscriminatamente di alcuni generi alimentari ivi depositati commette devastazione e saccheggio aggravata?
L’unico discrimine tra i delitti di cui all’art. 419 c.p. e le ipotesi delittuose affini consiste nella lesione dell’ordine pubblico: ma questo requisito, oltre a non essere espressamente richiesto dalla norma in esame, si sostanzia in un concetto quanto mai vago e preda di facili strumentalizzazioni politiche.
Un ulteriore problema riguarda l’ammissibilità e le modalità del concorso morale:
la giurisprudenza riconosce non solo
la possibilità di concorre moralmente in un reato associativo,
ma ritiene ravvisabile un tale concorso
anche qualora il colpevole si limiti ad essere presente sul luogo e nel tempo
in cui viene compiuto l’atto illecito, atteso che tale semplice compresenza
rafforza la determinazione criminosa degli autori materiali.
Un simile orientamento,
se risulta giustificato rispetto ad alcune fattispecie criminose (come, ad esempio, la violenza sessuale di gruppo ex art. 609 octies c.p.),
sembra condurre a conseguenze assurde in una situazione come quella degli scontri di via Tolemaide.
Chi era semplicemente presente è per ciò stesso concorrente morale?
Anche se non ha materialmente fatto nulla? Anche se non poteva andarsene da nessun altra parte (né del resto vi era tenuto per legge)?
Un punto deve essere precisato: non dubito affatto che il 419 c.p. sia stato emanato per punire fatti esattamente coincidenti con quelli del G8 2001.
Il punto è che questa disposizione è stata approvata in epoca fascista, da parte di un regime autoritario
disposto sistematicamente a sacrificare le garanzie individuali
per il mantenimento dell’ordine dittatoriale
e i suoi evidenti profili di incostituzionalità dovrebbero suggerirne l’abrogazione, un’impugnazione davanti alla Corte Costituzionale o, per lo meno,
una sua cauta applicazione.
Già all’indomani del G8 si era molto discusso sull’incompetenza delle forze dell’ordine
che avevano fronteggiato i manifestanti come se si trovassero di fronte a bande di tifosi
e in Tribunale molti colleghi avvocati avevano commentato i fatti di Bolzaneto affermando che è quello che succede tutte le domeniche
(ossia, che il trattamento dei manifestanti
è stato lo stesso che ricevono i tifoni di calcio fermati – giustamente o meno – nel corso di scontri).
È di qualche giorno fa la notizia dei tifosi laziali imputati di terrorismo [sic!] e adesso si assiste alla vicenda di una norma, quella espressa dall’art. 419 c.p., nata per reati politici, applicata alle violenze da stadio e tornata adesso alla sua sede d’origine.
devastazione e saccheggio
"Anche se allora vi siete assolti,
siete lo stesso coinvolti"
F. De Andrè, La canzone del maggio
Oggi, 17 novembre 2007, si svolge a Genova una manifestazione
contro gli attuali sviluppi processuali e politici dei fatti del G8 del luglio 2001.
Tra gli scopi della protesta la mancata istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta,
il rischio prescrizione che incombe sui processi per i fatti della Diaz e della caserma di Bolzaneto,
la critica alle promozioni con cui sono stati premiati tutti gli imputati eccellenti dell’irruzione nella scuola dormitorio del Genoa Social Forum e, soprattutto,
la contestazione delle pesanti richieste di condanna avanzate dai p.m. Canciani e Canepa
(un totale di 225 anni di reclusione) nei confronti dei 25 imputati di devastazione e saccheggio.
È una manifestazione per certi versi anomala.
La contestazione di un’imputazione giudiziale e, ancor di più,
dell’interpretazione e della conseguente applicazione di una norma penale (l’art. 419 c.p.),
non sono certo eventi consueti e testimoniano la presa di coscienza,
almeno da parte di alcuni degli organizzatori, della deriva autoritaria che sta investendo il nostro paese -
una deriva che, dalle forze dell’ordine e dalla politica, sta investendo anche la magistratura che,
per ragioni storiche e non solo istituzionali, e nonostante le svariate campagne di denigrazione,
viene spesso avvertita, almeno da certi strati della popolazione, come il baluardo (l’ultimo?)
dello stato di diritto.
Viviamo mesi di emergenza – l’emergenza rumeni, l’emergenza violenza agli stadi.
Sono emergenze immaginate, supposte – direi, inventate allo scopo di distrarre l’attenzione pubblica, se non avessi paura di sopravvalutare (e di molto) la nostra classe politica,
di attribuirgli una capacità di determinazione che quasi sicuramente non possiede -
semmai i politici si sono limitati a cavalcare l’onda mediatica, così amplificandone notevolmente
la portata.
Ma benché supposte, sono comunque emergenze reali, che si autoavverano nella percezione generale e, soprattutto, nell’attuazione delle misure per combatterle.
I mezzi d’urgenza escogitati contro minacce supposte, creano un pericolo, un avversario, reale,
e l’avversario giustifica le misure adottate e ne fomenta di nuove, in un circolo perverso, virtualmente infinito.
L’art. 285 c.p., Devastazione, saccheggio e strage, inserito nel libro II, al titolo I, Dei delitti contro la personalità dello Stato dispone
“Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l’ergastolo”
il problema alla Corte Costituzionale. Si tratta di un reato di pericolo, che si consuma con un semplice tentativo idoneo, con una forte connotazione politica, richiedendo il dolo specifico di attentare alla sicurezza dello Stato.
L’art. 419 c.p., Devastazione e saccheggio, inserito nel libro II, al titolo V, Dei delitti contro l’ordine pubblico, dispone
“Chiunque fuori dei casi preveduti dall’art. 285, commette fatti di devastazione o saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito”
è sussidiario rispetto a quello di Devastazione, saccheggio e strage:
sussiste solo se il fatto non è riconducibile alla più grave fattispecie di cui all’art. 285 c.p.,
ossia solo se non è presente (o non può essere provato) il fine di attentare alla sicurezza dello Stato.
I due reati si differenziano anche per il diverso bene giuridico protetto,
la personalità dello Stato nel caso dell’art. 285 c.p.,
l’ordine pubblico nel caso di cui all’art. 419 c.p.,
e per il fatto che quest’ultimo non è un reato di pericolo
e quindi non si consuma con un semplice tentativo (o, addirittura, con qualcosa di meno)
– non è sufficiente che si compiano atti diretti a portare devastazione e saccheggio,
ma la devastazione e il saccheggio devono essere integrati in tutti i loro elementi
(altrimenti si potrà configurare al più un delitto tentato ex art. 56 c.p.).
I due delitti presentano, però, problemi interpretativi affini, causati dalle formulazioni volutamente vaghe delle due disposizioni – “volutamente vaghe” perché si tratta di previsioni fasciste, previsioni penali di uno stato dittatoriale, tese a punire reati politici sovversivi o, comunque, fatti tali da mettere in crisi l’ordine dello stato autoritario.
ossia il principio secondo cui ogni fattispecie penale deve essere determinata in modo preciso, affinché risulti tassativamente stabilito ciò che è penalmente illecito e ciò che non lo è
– un principio che non è espressamente statuito nel nostro ordinamento,
ma che la maggior parte dei giuristi ritiene implicito nell’art. 25, II comma, Cost.,
ai sensi del quale “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
Tale principio, infatti, risulterebbe frustrato qualora
la legge penale, pur se entrata in vigore prima del fatto commesso,
risultasse talmente vaga
da rendere impossibile una individuazione delle condotte punite.
ha precisato che nell’espressione ‘fatti di devastazione’,
«la parola ‘fatti’ sta ad indicare le diverse possibili modalità dell’azione (danneggiamento, dispersione, incendio, esplosione, demolizione, ecc.) e la parola ‘devastazione’
– assunta dal legislatore nel suo significato tradizionale –
il danneggiamento complessivo vasto e profondo di una notevole quantità di cose mobili
o immobili, che costituisce il risultato dell’azione» (Cass. pen, sez. I, 73/124140).
compendio dei problemi posti dall’art. 419 c.p.:
la fattispecie non è tassativamente limitata,
ossia risultano possibili diverse modalità dell’azione,
molte delle quali costituiscono condotte autonomamente punite in modo meno grave da altre norme penali
(il danneggiamento dall’art. 635 c.p., l’incendio dagli artt. 423 e 424 c.p., l’esplosione dall’art. 703 c.p., ecc.),
e che sono unificate solo per il fatto di essere riconducibili al “significato tradizionale”
non meglio precisato o precisabile del termine ‘devastazione’.
I problemi fondamentali riguardano, infatti, la definizione della condotta punita, il c.d. elemento materiale o oggettivo del reato (ossia: cosa s’intende per ‘devastazione’? Cosa s’intende per ‘saccheggio’?)
e la distinzione rispetto ad altri reati analoghi (che differenza c’è tra furto e saccheggio? E tra devastazione e danneggiamento?).
Inoltre le fattispecie non sono formulate nei termini di un tipico reato associativo:
non si richiede espressamente la presenza di più persone,
eppure sembra “ovvio” che una persona singola non possa commettere una devastazione o un saccheggio.
Così, la giurisprudenza ha precisato che «la differenza tra i reati di furto e saccheggio,
dal punto di vista materiale ed a parte le differenze qualitative,
si fonda solo su due elementi (pluralità degli agenti e molteplicità indiscriminata degli impossessamenti)» (Cass. sez. un. 60/098430).
Benché non espressamente statuito, il reato di devastazione si configura, pertanto,
come un reato associativo:
tuttavia, nonostante le affermazioni giurisprudenziali,
né il numero dei partecipanti né la “molteplicità indiscriminata degli impossessamenti” sembrano valere a differenziarlo dal furto:
una banda di ladri che entri nottetempo in una banca, facendone esplodere le porte blindate, e si impossessi indiscriminatamente di tutti i valori ivi depositati commette devastazione e saccheggio?
E un gruppo di persone che fa irruzione in un supermercato, abbattendone la porta, e si impossessi indiscriminatamente di alcuni generi alimentari ivi depositati commette devastazione e saccheggio aggravata?
L’unico discrimine tra i delitti di cui all’art. 419 c.p. e le ipotesi delittuose affini consiste nella lesione dell’ordine pubblico: ma questo requisito, oltre a non essere espressamente richiesto dalla norma in esame, si sostanzia in un concetto quanto mai vago e preda di facili strumentalizzazioni politiche.
Un ulteriore problema riguarda l’ammissibilità e le modalità del concorso morale:
la giurisprudenza riconosce non solo
la possibilità di concorre moralmente in un reato associativo,
ma ritiene ravvisabile un tale concorso
anche qualora il colpevole si limiti ad essere presente sul luogo e nel tempo
in cui viene compiuto l’atto illecito, atteso che tale semplice compresenza
rafforza la determinazione criminosa degli autori materiali.
Un simile orientamento,
se risulta giustificato rispetto ad alcune fattispecie criminose (come, ad esempio, la violenza sessuale di gruppo ex art. 609 octies c.p.),
sembra condurre a conseguenze assurde in una situazione come quella degli scontri di via Tolemaide.
Chi era semplicemente presente è per ciò stesso concorrente morale?
Anche se non ha materialmente fatto nulla? Anche se non poteva andarsene da nessun altra parte (né del resto vi era tenuto per legge)?
Un punto deve essere precisato: non dubito affatto che il 419 c.p. sia stato emanato per punire fatti esattamente coincidenti con quelli del G8 2001.
Il punto è che questa disposizione è stata approvata in epoca fascista, da parte di un regime autoritario
disposto sistematicamente a sacrificare le garanzie individuali
per il mantenimento dell’ordine dittatoriale
e i suoi evidenti profili di incostituzionalità dovrebbero suggerirne l’abrogazione, un’impugnazione davanti alla Corte Costituzionale o, per lo meno,
una sua cauta applicazione.
Già all’indomani del G8 si era molto discusso sull’incompetenza delle forze dell’ordine
che avevano fronteggiato i manifestanti come se si trovassero di fronte a bande di tifosi
e in Tribunale molti colleghi avvocati avevano commentato i fatti di Bolzaneto affermando che è quello che succede tutte le domeniche
(ossia, che il trattamento dei manifestanti
è stato lo stesso che ricevono i tifoni di calcio fermati – giustamente o meno – nel corso di scontri).
È di qualche giorno fa la notizia dei tifosi laziali imputati di terrorismo [sic!] e adesso si assiste alla vicenda di una norma, quella espressa dall’art. 419 c.p., nata per reati politici, applicata alle violenze da stadio e tornata adesso alla sua sede d’origine.
lunedì 29 ottobre 2007
Blitris, La filosofia del Dr. House

"Vi ho insegnato a mentire,
barare, rubare
e appena volto le spalle vi mettete in fila?!?"
G. House, II.10
Come per l'impareggiabile Winnie Puh e la filosofia: da Platone a Popper di J. Tyerman Williams o il più recente I Simpson e la filosofia,
anche alla base de La filosofia del Dr. House vi è un'idea semplice e geniale:
non tanto quella di avvicinare le persone alla filosofia (impresa ardua e un pò naïf),
quanto quella di avvicinare la filosofia alla gente,
ossia di mettere alla prova le categorie filosofiche, di saggiarne la capacità esplicativa,
attraverso l'analisi di un oggetto, di un tema, preciso e notorio.
E il tentativo può dirsi pienamente riuscito: i quattro saggi,
più o meno brillanti, più o meno divertenti, sono tutti chiari e ben argomentati,
nelle loro premesse e nelle loro conclusioni.
I 4 ricercatori raccolti sotto il nome colletivo di Blitris esaminano
nell'ordine: l'iper-etica di House, l'etica (deontologica o consequenzialista?) di House,
la sua epistemologia (in che senso House sa quello che gli altri non sanno?) e
la sua logica.
Mi è parso particolarmente perspicuo il primo saggio -
non che gli altri non siano convincenti, al contrario, ma per lo più
si limitano ad indagare House attraverso categorie generali,
che potrebbero essere applicate a qualsiasi oggetto -
così ci si potrebbe chiedere:
l'etica di Batman è deontologica o consequenzialista?
in che senso Perry Mason sa quello che gli altri non sanno?
qual'è la logica degli investigatori di Law and order?.
In L'iper-etica di House, Blitris1 (Regazzoni) analizza, invece,
la specifica etica che House ha,
o, meglio, l'etica (l'iper-etica) che House è,
e giunge a paragonarlo addirittura al Singolo di Kierkegaard, al soggetto
"che risponde ad una sola cosa: all'ingiunzione di un dovere assoluto
come dovere che lo lega all'altro assoluto
in quanto altro nella sua singolarità" (p. 25).
Per House conta solo salvare quel suo unico paziente
e a questo dovere assoluto sacrifica ogni altro dovere etico,
e, pertanto, ogni altro soggetto, ogni altra persona cui l'etica (generale e universalizzabile)
imporrebbe di rispondere nello stesso modo (p. 43).
L'iper-etica di House è l'etica "della situazione e della risposta singolare" (p. 40)
e ciò implica anche che il momento della decisione,
il momento in cui House deve decidere che fare,
non sia regolato, ma sia sempre un gesto di follia (p. 41).
(tra parentesi: se questa fosse una recensione seria,
sarebbe interessante indagare i margini di
in/compatibilità tra questa tesi e quelle relative all'etica consequenzialista,
benchè non sempre coerente, di House e alla sua logica).
La tesi di Blitris1 è brillante e supportata da valide ragioni;
eppure c'è un aspetto che non mi persuade del tutto, o, meglio,
mi pare plausibile anche un'altra diversa interpretazione.
Ad House, lo sappiamo, i pazienti non interessano,
ad House interessano solo le malattie:
House vuole fare quello che fa meglio, sciogliere la diagnosi, risolvere il caso
- anche se la diagnosi è mortale, anche se la malattia è incurabile,
House vince comunque.
Questo sembra essere il dovere iper-etico cui House sacrifica tutto il resto:
non salvare il paziente, ma risolvere il caso.
L'altro assoluto non è un "altro", un essere umano nella sua singolarità,
semmai è quel caso singolo, ma un caso che vale in quanto permette
ad House di fare ciò che House sa fare,
l'unico fine che la sua iper-etica gli impone: risolvere il caso.
Il dovere iper-etico assoluto alla fine lega House soltanto a se stesso,
in una relazione autoreferenziale e narcisista.
Ovviamente, that's all folk
